
26 Feb Riapertura dei termini per i debitori decaduti dalla rottamazione quater
Importanti novità per i contribuenti aderenti alla c.d. rottamazione quater e decaduti per mancato pagamento di tutte le rate nei termini originariamente previsti.
Grazie alla novella introdotta dall’articolo 3-bis, commi 1 e 2, del D.L. 202/2024, convertito in Legge 15/2025, tali contribuenti hanno ora la possibilità di essere riammessi alla rottamazione dei ruoli prevista dalla Legge 197/2022 grazie alla quale era possibile rottamare i carichi affidati in riscossione dal 2000 fino al 30 giugno 2022, ottenendo la cancellazione delle sanzioni amministrative, degli interessi fiscali (compresi gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e gli interessi di mora) e degli aggi di riscossione.
La novella prevede che per i debitori decaduti dalla dilazione per inadempimenti verificatisi entro il 31 dicembre 2024, sarà possibile presentare, entro il prossimo 30 aprile 2025, domanda per la riammissione alla rottamazione quater. Non si tratta, pertanto, di una nuova rottamazione, conseguentemente nella domanda di riammissione non potranno essere inclusi debiti non già oggetto della precedente istanza, anche se relativi a carichi affidati fino al 30 giugno 2022.
In sintesi:
• possono essere riammessi i debitori decaduti dalla rottamazione quater entro il 31 dicembre 2024, cioè coloro che hanno pagato in ritardo, non hanno pagato o hanno pagato in misura insufficiente una o più rate. Questi debitori non sono obbligati a pagare la rata in scadenza il 28 febbraio 2025, poiché riceveranno un nuovo piano di pagamento a seguito della domanda di riammissione;
• non possono essere riammessi i debitori che hanno pagato regolarmente le rate o che hanno effettuato pagamenti tardivi, ma comunque entro il termine di tolleranza di 5 giorni. Questi debitori dovranno versare la rata scadente il 28 febbraio 2025 al massimo entro il 5 marzo 2025.
Non è invece possibile la riammissione per i debitori che non hanno presentato alcuna domanda per la rottamazione quater entro il termine del 30 giugno 2023.
A seguito della domanda (si precisa che ad oggi il modello e le relative procedure non sono state pubblicate), le somme saranno riliquidate d’ufficio entro il 30 giugno 2025. Pur in attesa di ulteriori chiarimenti ad oggi non rilasciati da parte della Riscossione, parrebbe possibile presentare più di una domanda di riammissione in modo che la decadenza da un piano di dilazione non pregiudichi gli altri debiti.
Il carico agevolato dovuto potrà essere dilazionato in 10 rate di pari importo, con le seguenti scadenze:
• le prime due rate il 31 luglio 2025 e il 30 novembre 2025;
• le successive rate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
In alternativa, sarà possibile effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2025. Il pagamento tardivo, se effettuato entro 5 giorni di tolleranza, non comporterà effetti pregiudizievoli.
Con la presentazione della domanda di riammissione, il debitore viene considerato adempiente e non possono essere disposti pignoramenti, fermi o ipoteche, né è previsto il blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Rimangono validi i fermi e le ipoteche già adottati al momento della domanda, mentre non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari in corso, a meno che non si sia svolto un incanto con esito positivo.
Lo Studio invita i contribuenti interessati a verificare con la massima sollecitudine eventuali decadenze intervenute al fine di valutare l’opportunità di procedere alla presentazione della domanda di riammissione, e resta a disposizione per fornire eventuale supporto professionale.
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