Abstract: La prescrizione del credito tributario può essere eccepita mediante impugnazione di una successiva intimazione se maturata già in occasione della prima intimazione di pagamento mai opposta, essendo questa un atto facoltativamente impugnabile.
(Cass. Civ., Sez. V, Pres. Virgilio B., Rel. Nonno G.M. – ord. n. 16473 del 22/11/2023, dep. 17/06/2024)
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