Per la responsabilità del liquidatore di società di capitali non occorre la preventiva iscrizione a ruolo dei debiti sociali.

Dr. Antongiulio Angelotti – Dottore Commercialista in Ruvo di Puglia

Importante arresto giurisprudenziale sancito con la recente sentenza n. 32790/2023 enunciata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in tema di responsabilità del liquidatore ex art. 36 D.P.R. 602/73.
 
Va preliminarmente rammentato che il comma 1 della prefata norma dispone che “I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.”
 
Il massimo consesso ha chiarito che per azionare la responsabilità del liquidatore di società di capitali in relazione alle imposte da questa non versate, non è necessaria la preventiva iscrizione a ruolo dei tributi in capo alla società stessa. La sentenza afferma che il mancato pagamento dei tributi è un mero presupposto della responsabilità del liquidatore, sottolineando la natura squisitamente civilistica, e non tributaria, di questa responsabilità.
 
Le Sezioni Unite segnano un decisivo cambio di rotta rispetto al precedente orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale, ai fini della contestazione della responsabilità personale in capo al liquidatore, era necessaria la preventiva iscrizione a ruolo in danno della società delle somme dovute, prima di promuovere contro di lui l’azione di recupero.
 
La sentenza afferma che il mancato pagamento delle imposte rappresenta invero un mero presupposto del coinvolgimento del liquidatore, il quale potrà difendersi in sede di impugnazione dell’atto debitamente motivato ed a lui notificato ai sensi del comma 5 della mentovata norma di legge. Tanto in ragione della circostanza che la responsabilità ascrivibile al liquidatore è di natura civilistica, e pertanto la pretesa tributaria non deve subire un trattamento deteriore rispetto agli altri creditori, sempre nel rispetto delle cause di graduazione dei crediti sociali.
 
In conclusione, secondo il novellato canone interpretativo, l’Amministrazione fiscale non ha l’obbligo di iscrivere a ruolo i tributi in danno della società prima di agire tramite azione di responsabilità nei confronti del liquidatore, al quale, ad ogni modo, è riservato il diritto di difesa da esercitare secondo gli ordinari rimedi giurisdizionali.
 
Il tema della responsabilità del liquidatore (e degli amministratori in caso di accertamento della causa di scioglimento) già assai centrale nell’attuale panorama economico, impone ora maggiore attenzione e riflessioni sulla opportunità e sulle modalità di conduzione della fase di liquidazione delle società di capitali, spesso poco attenzionata dagli operatori del settore, e quindi impone di curare e tenere un impianto documentale – primus inter pares le scritture contabili – in grado di contrastare efficacemente le potenziali pretese creditorie avanzate dall’Amministrazione finanziaria.
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