17 Dic Commento alla sentenza C.T.R. Lazio n. 5803/2021. Causa curata dallo Studio Angelotti.
Ruvo di Puglia, lì 17/12/2021
L’IVA assolta in reverse charge non può essere recuperata dall’Agenzia delle Entrate tramite accertamento induttivo scaturente dalla mancata risposta all’invito.
A tali conclusioni giunge la C.T.R. Lazio con sentenza n. 5803/2021 depositata lo scorso 16/12/2021.
Una società di capitali, operante nel settore del commercio dei materiali ferrosi, ricorreva averso un avviso di accertamento relativo all’anno fiscale 2014 avente ad oggetto la determinazione induttiva del reddito di impresa ed il recupero dell’IVA per 1.181.884 oltre sanzioni ed interessi e quindi per un importo complessivo poco inferiore ad euro 3 milioni, a cagione del mancato riscontro all’invito asseritamente notificato alla medesima società.
In particolare, l’Ufficio sosteneva che la mancata risposta all’invito legittimasse l’integrale recupero dell’IVA esposta nel quadro VF della dichiarazione.
La società opponeva l’illegittimità dell’atto di accertamento per inapplicabilità del metodo induttivo ai fini del recupero dell’IVA ed in particolare eccepiva che l’IVA recuperata dall’Ufficio fosse stata assolta con il meccanismo del reverse charge e quindi in assenza di una concreta detrazione dell’imposta.
La Commissione Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente annullando integralmente il rilievo sull’imposta sul valore aggiunte e l’Ufficio, pertanto, ricorreva in appello per la riforma della sentenza di primae curae.
Il contribuente resisteva in giudizio con atto di controdeduzioni ribadendo la correttezza del proprio operato nel rispetto del principio, di matrice eurounionale, di neutralità dell’imposta. Sosteneva, oltre alla inapplicabilità del metodo induttivo ai fini del disconoscimento della detrazione, che la ratio del meccanismo del reverse charge, e quindi dell’assolvimento dell’imposta a cura del committente-cessionario, doveva rinvenirsi proprio nel contrasto all’evasione fiscale onde contrastare l’uso distorto del diritto alla detrazione nell’ambito del ciclo plurifase dell’imposta.
Il giudice di seconde cure, in accoglimento delle lagnanze della società, confermava le conclusioni del primo giudicante affermando che la “gravata sentenza ha altresì correttamente considerato la particolare natura dell’IVA, ed in particolare il principio di neutralità che la caratterizza riguardo ai partecipanti alla catena produttiva o di fornitura del bene sino al consumatore finale, quale vero ed unico soggetto passivo dell’imposta” recependo la più recente granitica giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cassazione, ord. 9394/2021)
In conclusione, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, facendo buon governo dei più sommi principi invocati dalla ricorrente, ha conclamato l’illegittimità del recupero operato dall’Ufficio ai fini IVA dacché contrario al principio di neutralità dell’imposta e pertanto legittima e salva la detrazione operata dalla società contribuente.
Dr. Antongiulio Angelotti
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